Il Decreto Lavoro semplifica Srls e Start-up innovative

Il Decreto Lavoro semplifica Srls e Start-up innovative

Pensate di avere i requisiti previsti per una startup inn​ovativa?

by Janeth Kent Date: 29-07-2013 startup decreto innovazione societá srl

Con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, c.d. "decreto del fare" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144), sono state varate dal Governo diverse misure per il rilancio economico del Paese.

Il Dl Lavoro unifica le Slr a un euro aprendole a tutti e consente anche alle società di capitali di costituire una Start-up innovativa: ecco tutti i dettagli della nuova norma.

Srls a un euro

La Srls (Srl semplificata) – introdotta dal dl 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27(l’articolo 3 ha introdotto un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) – diventa l’unica forma di srl a un euro.

Le Srls eredita e accorpa tutte le agevolazioni previste (es. spese ridotte di avvio). Non più riservata agli under 35ma estesa a imprenditori e aspiranti tali di qualsiasi età, vede anche abolito anche l’obbligo di scegliere gliamministratori fra i soci e gli obblighi di vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato.

Le Srlcr già iscritte al Registro Imprese diventano dal 28 giugno Srls.

Pur abrogando le Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto), si sollecita un accordo fra Ministero dell’Economia e ABI «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata» (quest’ultima frase è stata modificata, sostiutendo la precdente espressione società a capitale ridotto».

Start up innovative

Si tratta delle nuove start up introdotte con il decreto sviluppo bis (articolo 25 Dl 179/2012), convertito con la legge 221/2012: come noto, devono rispettare determinati requisiti per ottenere le previste agevolazioni fiscali, normative, contributive e contrattuali (approfondisci requisiti e agevolazioni).

Ebbene, fra i requisiti richiesti:

  • Soci di maggioranza nei primi 24 mesi di vita dell’azienda non più necessariamente persone fisiche (abolita la lettera a del comma 2 dell’articolo 25): anche società di capitali possono diventare start up innovative.
  • Spesa minima in R&S: passa al 15% dal precedente 20% (modificata la lettera h dello stesso comma 2 dell’articolo 25).
  • Forza lavoro altamente qualificata: il requisito per cui almeno un terzo di dipendenti o collaboratori debbano essere in possesso di dottorato di ricerca (o stiano svolgendo il dottorato) o, se solo laureati, con almeno tre anni di ricerca, può essere sostituito dalla presenza, fra dipendenti o collaboratori, di almeno due terzi di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 270/2004 (modifica al punto 2 della stessa lettera h del comma 2 dell’art.25).
  • Privative industriali: vi vengono inseriti anche i diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore (un software originarioregistrato Siae). Qui, la modifica è al punto 3 dello stessa lettera h di cui sopra.

Il commento del ministro

Il titolare dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, esprime soddisfazione per questi interventi, che rafforzano «il ruolo dell’imprenditorialità nella creazione di occupazione» perché oggi «chiunque in Italia, a prescindere dall’età, può aprire una società a costi pressoché nulli. Questa misura consente al Paese di compiere un balzo in avanti nelle classifiche internazionali sulla competitività e diventare più attrattivo per gli investitori esteri».

Secondo Zanonato, «negli anni a venire larga parte della nuova occupazione dipenderà dalla capacità di avviare nuove imprese innovative. Gli ultimi dati ci dicono che in pochi mesi sono nate nel nostro Paese quasi mille start-up e contiamo che, con l’allargamento dei requisiti, il numero possa raddoppiare entro la fine dell’anno.

E voi, pensate di avere i requisiti previsti per una startup inn​ovativa?

Rispondete a queste domande e scoprite se rientrate tra le startup innovative in modo da godere dei benefici previsti per questo tipo di società.

Cominciamo!

1. La vostra startup è una società per azioni, una s.r.l. (ordinaria o semplificata) o una società in accomandita per azioni o una cooperativa italiana?

2. La vostra società è costituita e opera da non più di 48 mesi?

3. La sede principale degli affari e degli interessi della vostra società è in Italia? Ovvero: l’amministrazione e la sede decisionale sono in Italia?

4. La società ha un valore della produzione annua ( fatturato più altri ricavi della gestione ordinaria), come risultante dall’ultimo bilancio della società approvato entro 6 mesi dalla fine dell’esercizio, inferiore a 5 milioni di Euro?

5. Vero che la società non ha mai distribuito utili ai soci?

6. Lo statuto della società prevede che in via esclusiva o prevalente il business svolto rientri nello “sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” o comunque ritienete che la vostra società svolga in via esclusiva o prevalente attività di questo tipo (e che quindi vi sia la possibilità di scrivere/modificare lo statuto in tal senso)?

7. La vostra società è “nuova”, nel senso che non deriva da operazioni di fusione/scissione o cessione d’azienda o ramo d’azienda?

8. La vostra società possiede almeno uno dei tre seguenti ulteriori requisiti?

  1. ha spese in ricerca e sviluppo (escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili) almeno pari al 15%del valore totale della produzione (o costo della produzione, se maggiore), come risultanti dell’ultimo bilancio approvato o, in assenza di bilancio nel primo anno di vita, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante; oppure
  2. impiega, come dipendenti o collaboratori, persone che hanno già conseguito o stanno svolgendo un dottorato di ricerca, o che siano ricercatori da almeno tre anni, in percentuale di almeno 1/3 della forza lavoro complessiva ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; oppure
  3. è titolare o depositaria o licenziatario di almeno una privativa industriale (es. un brevetto) ovvero è titolare di un software originario registrato presso il relativo registro SIAE, purché tali privative siano afferenti all’oggetto sociale e all’attività dell’impresa?

 

Se avete risposto SI a tutte le 8 domande, ci siamo! Potete fare domanda al registro delle imprese e chiedere la iscrizione come startup innovativa.

In sintesi, quindi, con il cd. Decreto Lavoro cosa cambia rispetto a prima per quanto riguarda le start-up innovative?

 

  1. è stato abolito il requisito per cui la maggioranza del capitale sociale della vostra società (più del 50%) doveva essere detenuto, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, da persone fisiche; nella sostanza, da subito la startup innovativa potrà avere come soci di maggioranza fondi di investimento e venture capital e non solo startuppers e business angels;
  2. la percentuale delle spese in ricerca e sviluppo che una startup innovativa deve sostenere è stata diminuita dal 20% al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
  3. per quanto riguarda il requisito dell’impiego di personale altamente qualificato, viene aggiunta la possibilità di impiegare anche dipendenti o collaboratori (in misura pari ad almeno 2/3 del personale complessivo) che siano in possesso di laurea magistrale e non più solo di dottorato o con contratti di ricerca;
  4. anche la titolarità di un software, purché registrato presso il registro pubblico per il software tenuto dalla SIAE, è sufficiente per avere il requisito della titolarità di una privativa industriale.

Per quanto riguarda tutte le startup, e in particolare quelle in forma di s.r.l. semplificate e di s.r.l. a capitale ridotto:

  1. è stato abolito il requisito previsto ai fini della costituzione di una s.r.l. semplificata per cui i soci devono avere massimo 35 anni di età; nella sostanza, qualunque persona fisica, senza limiti di età, può costituire una s.r.l. semplificata e può acquistare quote di una s.r.l. semplificata;
  2. nelle s.r.l. semplificate possono essere amministratori anche persone non socie della società, con la conseguenza che le startup possono ora fare entrare nel cda anche managers professionisti o altre professionalità che non detengano quote della società;
  3. è stata abolita la s.r.l. a capitale ridotto (che era inizialmente destinata ai soci con età superiore ai 35 anni di età), con automatica trasformazione di tutte le s.r.l. a capitale ridotto in s.r.l. semplificate.

Il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 (c.d. Decreto Lavoro) con le sue novità è in vigore dal 28 giugno 2013 e si prevede che sarà convertito in legge entro il 27 agosto 2013. Per essere aggiornati sulla conversione del decreto e sulle eventuali modifiche che potranno essere introdotte … stay tuned con Ma-No Web Design & Development!

 

 

Fonte: www.pmi.it, www.girlsintech.it/

 
by Janeth Kent Date: 29-07-2013 startup decreto innovazione societá srl visite : 4632  
 
Janeth Kent

Janeth Kent

Licenciada en Bellas Artes y programadora por pasión. Cuando tengo un rato retoco fotos, edito vídeos y diseño cosas. El resto del tiempo escribo en MA-NO WEB DESIGN AND DEVELOPMENT.

 
 
 

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